Medico Competente
Il medico competente collabora sia con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che con il Dirigente scolastico ed ha il compito principale di integrare e proporre ogni misura di sicurezza possibile legate all’ambiente di lavoro, valuta insieme alle figure preposte il rischio a tutela della salute dei lavoratori della scuola e si occupa della sorveglianza sanitaria.
La figura del Medico Competente è nominata in base all’articolo 25 del Decreto Legislativo 81/08 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra i compiti del medico competente c’è quello che prevede la sorveglianza sanitaria cercando di rispettare ogni misura presente nelle varie indicazioni pubblicate dal Ministero della Salute.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria e deve cercare in tutti i modi di prevenire e tutelare la salute dei docenti e di tutto il personale della scuola ad attività che li espongono a rumore, vibrazioni e radiazioni, al contatto con sostanze chimiche e cancerogene, alla movimentazione manuale dei carichi (MMC) al rischio biologico ed al lavoro al videoterminale.
Tra i principali fattori di rischio a scuola troviamo:
- Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore a settimana
- Movimentazione manuale dei carichi
- Uso di sostanze chimiche
Agli alunni come ai lavoratori nelle aziende deve essere consentito poter accedere negli edifici scolastici in totale sicurezza e svolgere tutte le attività consentite.
Il medico competente lavora in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, anche ai fini di pianificazione, dove serve, della sorveglianza sanitaria non solo del personale docente e del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, cuochi, guardarobieri e DSGA) ma anche degli alunni, soprattutto di quelli più fragili, che potrebbero avere bisogno di maggiore protezione.
Il medico competente insieme al dirigente scolastico, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), procederanno immediatamente all’aggiornamento del DVR che tenga conto anche di quelle circostanze di fragilità.
Il medico competente ha tra le sue mansioni non solo quella di informare il personale della scuola ed eventualmente formarli sui rischi sulla salute e sulla sicurezza. ma anche sull’utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI).
In base alle visite mediche il medico competente esprime il giudizio in merito ad alcune mansioni specifiche:
- idoneità
- idoneità parziale
- idoneità temporanea
- idoneità con prescrizioni
- idoneità con limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
Per l’Istituto Comprensivo G. Novello è incaricato allo svolgimento del ruolo, il Dott. Massimo Onorato individuato dallo Studio tecnico GIAMA & PARTNERS s.r.l. – MEDICINA DEL LAVORO.
Di seguito gli adempimenti previsti dagli artt. 25,29, 40 e 41 del D.Lgs n. 81/2008:
- a) il medico effettuerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con:
istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente per il quale ci sia richiesta da parte del Dirigente Scolastico di visite mediche preventive e periodiche (tra cui anche la visita ergovision ogni due anni) e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico; redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione specifica e le relative periodicità;
- b) visita medica per tutti i casi in cui il D.S. ritenga di doversi avvalere della consulenza del medico competente in modo particolare per i casi di lavoratori fragili, maternità per la valutazione della permanenza in servizio fino all’ottavo mese (art. 12 c1 L. 53/2000) e la concessione dell’interdizione fino al settimo mese dopo il parto (L. 151) o per i casi di accertamento dell’idoneità al servizio del personale a tempo indeterminato e determinato; ll medico competente, sulla base delle risultanze della documentazione del lavoratore inviata dalla scuola, “esprimerà il giudizio di idoneità o non idoneità entro 72 ore dall’ invio, fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice.
- c) redazione di relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite mediche e degli accertamenti sanitari con invio all’INAIL dell’Allegato 3B;
- d) Partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs n. 81/2008 una volta l’anno con analisi e sottoscrizione del D.V.R;
- e) Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con sopralluoghi sui plessi;
- f) Collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di primo soccorso dell’Istituto
- g) consulenza al Dirigente scolastico per tutti i casi in cui lo ritenga necessario;
- h) Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i) Collaborazione all’attività di formazione e informazione;
- l) Ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico competente
- m) disponibilità a svolgere le visite presso il plesso di lavoro del dipendente.